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martedì 20 dicembre 2011

La nuova legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

Con l’entrata in vigore delle nuovi disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari , legge 3 febbraio 2011,n.4 , è auspicabile che potrebbe finire , finalmente , l’era del falso ‘’Made in Italy’’ agroalimentare che tanto ha danneggiato i nostri prodotti tipici e tradizionali.
La nuova norma, approvata all’unanimità dal parlamento italiano, ha introdotto l’obbligo di riportare nell’etichettatura dei prodotti alimentari l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare,dal luogo di produzione iniziale fino a quello finale .
Il consumatore potrà conoscere da dove viene quello che sta mangiando ma anche l’origine delle materie prime di cui è composto il prodotto che trova sugli scaffali dei negozi e potrà subito avere chiaro se il prodotto che sta per comprare è biologico o meno.
Per i prodotti non trasformati deve essere menzionato il Paese di produzione ,mentre per i trasformati in etichetta è necessario indicare il luogo dove è avvenuta la modificazione sostanziale e il luogo di produzione della materia prima prevalente del prodotto.
La legge ha esteso quindi l’indicazione di provenienza anche a pasta ,carne di maiale e salumi,carne di coniglio e verdura trasformata,derivati del pomodoro diversi da passata ,formaggi,derivati dei cereali (pane ,pasta),carne di pecora e agnello ,latte a lunga conservazione ,tutti prodotti che prima di questa legge non vi è era alcun obbligo di riportare, da questo punto di vista , sull’etichetta.
L’indicazione di provenienza era presente solo su carne bovina,carne di pollo e derivati,frutta e verdura fresche,uova,passata di pomodoro,latte fresco,pesce,extravergine di oliva,miele.
La pubblicità dei prodotti non potrà essere ingannevole.
La nuova normativa prevede che i prodotti alimentari, le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole non debbano indurre in errore il consumatore. L’omissione di queste informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi del Codice del Consumo. L’etichettatura limiterà,quindi, l’importazione di prodotti di qualità minore spacciati come prodotti italiani di più alta qualità da vendere ad un prezzo più elevato. La nuova legge è servita a fare chiarezza sui prodotti e sulla loro origine .
‘’Noi siamo quello mangiamo’’ amava dire mio Padre! A questo punto sorge spontanea una domanda: il sapere che in un determinato prodotto è stato utilizzato un ingrediente italiano,senza sapere come è stato coltivato,quali tipi di concimi e sostanze chimiche sono state usate per il terreno e per la pianta, non dà certamente sicurezza al consumatore .
A cura di "Pietro Cusati"

10 commenti:

Tany ha detto...

Un ringraziamento al Doot. Cusati per la preziosa informazione

Donato ha detto...

Quagliano sarebbe intyeressante poter consultare anche il testo della legge considerata la portata della notizia. Grazie al Dott. Cusati

MICHELE D' ha detto...

Sapere la rintracciabilità del prodotto è molto importante, è garanzia per i consumatori, complimenti all'autore dell'articolo che come sempre ci da notizie sempre importanti ed interessanti. Saluti al dott. Cusati ANCHE SE NON LO CONOSCO....

Lucio ha detto...

Condivido l'importanza di questa informazione e provvederò alla sua divulgazione.

Anonimo ha detto...

E' davvero una grande opportunità per le imprese agrolaimentari e di produzioni tipiche dei nostri territori.

Giovanni ha detto...

Enzo sarebbe importante un tuo impegno per lo sviluppo del Vallo di Diano.

Anonimo ha detto...

Sassanizzato questo blog di Vincenzo Quagliano con la presenza di Cusati e D'Alessio.

La Voce ha detto...

Stiamo appunto lavorando ad un programma di valorizzazione attraverso la definizione di un brand del territorio della provincia di Salerno. Confidiamo sul supporto delle Istituzioni,,

La Voce ha detto...

La libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria competitività sul mercato prende nome di Reti di imprese, basata appunto su un contratto di rete.
Tale opportunità è stata introdotta dal legislatore con il D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 convertito dalla Legge 33 del 9 aprile 2009.
In questo modo si tende sempre più a instaurare sinergia tra le imprese creando un modello altamente flessibile in grado si sfruttare al meglio i punti di forza di ciascuna impresa.

In pratica con il contratto di rete le imprese aderenti collaborano dal punto di vista industriale, commerciale, tecnico o tecnologico e si scambiano il know-how secondo modalità predeterminate.

Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete, le attività comuni poste a base della rete, l’individuazione di un programma di rete con i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa aderente e la durata del contratto.

Può essere redatto da due o più imprese e prevede la definizione di un programma da realizzarsi tramite risorse conferite in un fondo comune amministrato da un organo a cui vanno attribuiti poteri di rappresentanza delle imprese aderenti al contratto.

Dal punto di vista fiscale è previsto che fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 la quota dei profitti che sarà destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato alla realizzazione entro l’anno successivo degli investimenti previsti dal contratto di rete, se accantonata ad apposita riserva concorrerà alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata.

Affinché ciò sia possibile è, comunque necessario rispettare tre condizioni:

•il programma di rete deve essere asseverato da organismi rappresentativi dell’associazionismo imprenditoriale o da enti pubblici individuati dal decreto del Ministero dell’Economia;
•la riserva deve essere utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite;
•la quota degli utili detassati non potrà superare il limite di un milione di euro.
In merito all’asseverazione di cui al primo punto, sarà rilasciata previo riscontro della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. A vigilare sarà l’Agenzia delle Entrate che potrà revocare i benefici indebitamente fruiti. L’agevolazione potrà essere fruita in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili diretti al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.

Imprenditore salernitano ha detto...

Utilissimo questo documento pubblicato a firma La Voce. Non sapevo di questo nuovo strumento che incentiva lo cooperazione..