
Vorrei un chiarimento sui finanziamenti
della Regione Campania per le startup innovative:
vorrei avviare in franchising un ristorante tutto made in Italy, con marchio
affermato e format innovativo, con somministrazione e vendita nella stessa
location (Seafood Bar + Seafood Factory Store); se non ci sono limiti di età
(under 35), la mia idea ha le caratteristiche per rientrare nella fattispecie?.
Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche
dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo
italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la
crescita di nuove imprese innovative (start-up innovative). La
normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal
28 giugno 2013 e dal d.l. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore
dal 26/03/2015.
L’art. 25 del decreto definisce la start-up
innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote
non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova
forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le
società cooperative.
È inoltre stata istituita un’apposita sezione del Registro
delle Imprese la cui iscrizione da parte delle start-up innovative è
obbligatoria ai fini della fruizione dei benefici introdotti dalla normativa e
previsti dai vari bandi per questo tipo di imprese. Per l’iscrizione nella
sezione speciale del Registro delle Imprese, la sussistenza dei requisiti per
l’identificazione della startup innovativa è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta
dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro delle
Imprese.
La società, per essere definita start-up innovativa, deve
quindi possedere i seguenti requisiti:
- la
maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea
ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della
costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n.
76/2013)
- la
società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi
(modificato dal d.l. 3/2015);
- è
residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri
dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
(modificato dal d.l. 3/2015);;
- il
totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di
attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non
deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve
avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti
o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non
deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno
dei seguenti criteri:
- sostenere
spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore
importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale
ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013);
- impiegare
personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza
lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza
lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013);
- essere
titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale
relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia
di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare
dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato
presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore,
purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e
all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013).
Il suo progetto, per quanto possa essere innovativo, se
ho ben compreso l’idea da lei esposta, non sembra presentare le caratteristiche
di “prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” richiesti per
l’accesso all’agevolazione.
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