Visualizzazioni totali

martedì 28 febbraio 2017

Start-up innovativa, definizione e vantaggi - pmi.it

Come capire se la propria idea imprenditoriale rientra tra quelle classificabili come start-up innovative, godendo delle relative agevolazioni ed eventuali finanziamenti locali.

Vorrei un chiarimento sui finanziamenti della Regione Campania per le startup innovative: vorrei avviare in franchising un ristorante tutto made in Italy, con marchio affermato e format innovativo, con somministrazione e vendita nella stessa location (Seafood Bar + Seafood Factory Store); se non ci sono limiti di età (under 35), la mia idea ha le caratteristiche per rientrare nella fattispecie?.

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (start-up innovative). La normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 e dal d.l. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore dal 26/03/2015.

L’art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.
È inoltre stata istituita un’apposita sezione del Registro delle Imprese la cui iscrizione da parte delle start-up innovative è obbligatoria ai fini della fruizione dei benefici introdotti dalla normativa e previsti dai vari bandi per questo tipo di imprese. Per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della startup innovativa è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

La società, per essere definita start-up innovativa, deve quindi possedere i seguenti requisiti:
  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013)
  • la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);
  • è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
  1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013);
  2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013);
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013).

Il suo progetto, per quanto possa essere innovativo, se ho ben compreso l’idea da lei esposta, non sembra presentare le caratteristiche di “prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” richiesti per l’accesso all’agevolazione.

Nessun commento: