Assunzioni agevolate giovani, guida completa all'incentivo contributivo: requisiti, limiti, contratti agevolabili e regole.

Lavoratori: requisiti
In particolare lo sgravio contributivo pari al 50% dei
contributi dovuti all’INPS entro il massimale annuo di 3.000 euro per ogni
lavoratore assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato, anche
part-time, spetta ad aziende private e professionisti che assumono giovani nel
2018, purché questi non abbiano compiuto 35 anni. Dal 2019 l’asticella
scende a 30 anni.
Come requisito inerente il lavoratore, viene inoltre
richiesto che questo non sia mai stato occupato a tempo indeterminato con il
medesimo o con altro datore di lavoro. La durata dello sgravio contributivo non
può superare i 36 mesi complessivi, anche presso più datori di
lavoro. Se il lavoratore termina il primo rapporto agevolato a tempo
indeterminato prima dei 36 mesi può infatti vedersi riconosciuto il restante
periodo agevolabile da un altro datore di lavoro.
Lo sgravio contributivo diventa totale, nel
limite massimo di 8.060 euro su base annua, in caso di assunzione di lavoratori
che:
- non
abbiano compiuto i 35 anni di età, o indipendentemente dall’età risultino
privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- siano
residenti in una di queste Regioni del Sud: Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Datori di lavoro: requisiti
Possono beneficiare dell’incentivo occupazione giovani i datori
di lavoro privati (imprese, studi professionali, associazioni,
fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.), mentre ne sono escluse le
pubbliche amministrazioni. Per fruire del beneficio, l’azienda non deve
aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva bei 6 mesi
precedenti la data di assunzione agevolata. Anche nei 6 mesi successivi
all’assunzione agevolata, l’azienda non deve procedere al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro
lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la
medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero. L’azienda non
deve inoltre avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale.
Al datore di lavoro viene inoltre richiesto di:
- essere
in regola con i versamenti contributivi;
- non
aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro già riportate nell’allegato A al
DM 24 ottobre 2007;
- applicare
il trattamento economico e normativo scaturente dalla applicazione del
CCNL di riferimento;
- rispettare
eventuali accordi territoriali e/o aziendali.
Tipologie contrattuali agevolate
Sono agevolabili i contratti di:
- lavoro subordinato
a tempo indeterminato (a tutele crescenti), a tempo pieno o
part-time, rispettando il limite minimo eventualmente previsto dal CCNL di
riferimento;
- in somministrazione
a tempo indeterminato (Staff Leasing), a tempo pieno o part-time.
In questo caso l’incentivo spetta all’utilizzatore;
- trasformazione a
tempo indeterminato di un contratto a termine.
Sono invece esclusi dall’agevolazione:
- i
contratti intermittenti a tempo indeterminato;
- il
lavoro domestico;
- i
contratti a tempo determinato;
- i
contratti di apprendistato;
- i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le
prestazioni autonome occasionali;
- le
prestazioni occasionali.
Ex studenti
L’agevolazione è fruibile in caso di assunzione a tempo
indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio in caso di
studenti che:
- abbiano
svolto presso il medesimo datore attività di alternanza
scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza ovvero
pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza
all’interno di vari percorsi;
- abbiano
svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta
formazione.
Apprendistato
In caso di apprendistato l’esonero
contributivo spetta per un periodo massimo di 12 mesi, sempre
nel limite massimo di 3.000 euro, nei casi di prosecuzione di un contratto di
apprendistato al termine del periodo formativo, a condizione che il lavoratore
non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
Cumulabilità
Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, per
il periodo di applicazione degli stessi, ad eccezione della restituzione del
contributo maggiorato in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto a termine.