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mercoledì 21 febbraio 2018

Assunzioni agevolate giovani: guida completa


Assunzioni agevolate giovani, guida completa all'incentivo contributivo: requisiti, limiti, contratti agevolabili e regole.


Dal 1° gennaio 2018, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2018 (legge n. 205/2017), le aziende private possono fruire delle assunzioni agevolate di giovani lavoratori under 35, a patto di rispettare determinati vincoli e requisiti, sia per quanto riguarda i giovani lavoratori che le aziende che li assumono stabilmente.



Lavoratori: requisiti
In particolare lo sgravio contributivo pari al 50% dei contributi dovuti all’INPS entro il massimale annuo di 3.000 euro per ogni lavoratore assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, spetta ad aziende private e professionisti che assumono giovani nel 2018, purché questi non abbiano compiuto 35 anni. Dal 2019 l’asticella scende a 30 anni.
Come requisito inerente il lavoratore, viene inoltre richiesto che questo non sia mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. La durata dello sgravio contributivo non può superare i 36 mesi complessivi, anche presso più datori di lavoro. Se il lavoratore termina il primo rapporto agevolato a tempo indeterminato prima dei 36 mesi può infatti vedersi riconosciuto il restante periodo agevolabile da un altro datore di lavoro.

Lo sgravio contributivo diventa totale, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, in caso di assunzione di lavoratori che:
  • non abbiano compiuto i 35 anni di età, o indipendentemente dall’età risultino privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • siano residenti in una di queste Regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Datori di lavoro: requisiti
Possono beneficiare dell’incentivo occupazione giovani i datori di lavoro privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.), mentre ne sono escluse le pubbliche amministrazioni. Per fruire del beneficio, l’azienda non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva bei 6 mesi precedenti la data di assunzione agevolata. Anche nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, l’azienda non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero. L’azienda non deve inoltre avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.
Al datore di lavoro viene inoltre richiesto di:
  •  essere in regola con i versamenti contributivi;
  • non aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro già riportate nell’allegato A al DM 24 ottobre 2007;
  • applicare il trattamento economico e normativo scaturente dalla applicazione del CCNL di riferimento;
  • rispettare eventuali accordi territoriali e/o aziendali.
Tipologie contrattuali agevolate
Sono agevolabili i contratti di:
  • lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti), a tempo pieno o part-time, rispettando il limite minimo eventualmente previsto dal CCNL di riferimento;
  • in somministrazione a tempo indeterminato (Staff Leasing), a tempo pieno o part-time. In questo caso l’incentivo spetta all’utilizzatore;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
Sono invece esclusi dall’agevolazione:
  • i contratti intermittenti a tempo indeterminato;
  • il lavoro domestico;
  • i contratti a tempo determinato;
  • i contratti di apprendistato;
  • i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • le prestazioni autonome occasionali;
  • le prestazioni occasionali.
Ex studenti
L’agevolazione è fruibile in caso di assunzione a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio in caso di studenti che:
  • abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno di vari percorsi;
  • abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Apprendistato
In caso di apprendistato l’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 12 mesi,  sempre nel limite massimo di 3.000 euro, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.

Cumulabilità
Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, per il periodo di applicazione degli stessi, ad eccezione della restituzione del contributo maggiorato in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

domenica 22 ottobre 2017

Terzo settore, finanziamenti agevolati: domande dal 7 novembre

E' prevista per il prossimo 7 novembre l’apertura dello sportello per l’accesso alle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese operanti nel settore dell’economia sociale. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 223.3 milioni di euro, a valere sulla dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile.

Si tratta di un’iniziativa tesa a favorire sia la nascita che lo sviluppo delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, nell’economia sociale di qualsiasi settore, in particolare: imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 ed i relativi consorzi; società cooperative aventi qualifica di Onlus.


Spese ammissibili
Sono ammessi i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a 200.000 euroed inferiori a 10.000.000, per l’acquisto di beni e servizi rientrati nelle seguenti categorie: suolo aziendale e sue sistemazioni; fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; brevetti, licenze e marchi; formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto; consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale; oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità; spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.


Agevolazioni
Gli interventi saranno sostenuti attraverso l’erogazione cumulativa di un finanziamento a tasso agevolato (0,50%, rimborsabile in 15 anni), per la cui fruizione non è escluso venga richiesto al beneficiario di prestare idonee garanzie reali o personali; eventuale contributo a fondo perduto pari al 5% delle spese ammissibile per i programmi d’investimento che prevedono spese non superiori a 3milioni di euro; finanziamento bancario, a tasso di mercato rimborsabile in 15 anni, erogato da una delle banche aderenti alla convenzione sottoscritta da Mise, Cassa Depositi e Prestiti e Abi il 28 luglio 2017.

Il totale degli importi erogati coprirà solo l’80 per cento delle spese ammissibili. Il beneficiario deve assicurare un apporto di risorse proprie pari al residuo 20 per cento delle spese ammissibili previste nel piano d’investimento.


Scadenze
Lo sportello per la trasmissione telematica delle domande sarà aperto a partire dalle ore 10 del giorno 7 novembre 2017.



SCARICA IL DECRETO

martedì 28 febbraio 2017

Start-up innovativa, definizione e vantaggi - pmi.it

Come capire se la propria idea imprenditoriale rientra tra quelle classificabili come start-up innovative, godendo delle relative agevolazioni ed eventuali finanziamenti locali.

Vorrei un chiarimento sui finanziamenti della Regione Campania per le startup innovative: vorrei avviare in franchising un ristorante tutto made in Italy, con marchio affermato e format innovativo, con somministrazione e vendita nella stessa location (Seafood Bar + Seafood Factory Store); se non ci sono limiti di età (under 35), la mia idea ha le caratteristiche per rientrare nella fattispecie?.

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (start-up innovative). La normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 e dal d.l. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore dal 26/03/2015.

L’art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.
È inoltre stata istituita un’apposita sezione del Registro delle Imprese la cui iscrizione da parte delle start-up innovative è obbligatoria ai fini della fruizione dei benefici introdotti dalla normativa e previsti dai vari bandi per questo tipo di imprese. Per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della startup innovativa è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

La società, per essere definita start-up innovativa, deve quindi possedere i seguenti requisiti:
  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013)
  • la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);
  • è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
  1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013);
  2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013);
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013).

Il suo progetto, per quanto possa essere innovativo, se ho ben compreso l’idea da lei esposta, non sembra presentare le caratteristiche di “prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” richiesti per l’accesso all’agevolazione.

mercoledì 6 gennaio 2016

Mise: Nuove agevolazioni per le imprese giovanili e femminili.

Domande via web a partire dal prossimo 13 gennaio

Conto alla rovescia per le nuove agevolazioni alle imprese giovanili e femminili di micro e piccola dimensione. A partire dal prossimo 13 gennaio 2016 infatti, sarà possibile compilare -esclusivamente per via elettronica - le domande utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di Invitalia. Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 50 milioni di euro. 

Beneficiari. La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. E’ prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l’onere per le stesse di costituzione entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche;

Iniziative ammissibili. Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e promosse nei principali settori dell’economia quali:
  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo.
Sono stati individuati, inoltre, settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e femminile, riguardanti:
  • le attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
Spese ammissibili. Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75 per cento delle spese. I programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.

Finanziamento. Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari attualmente a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Per maggiori informazioni 

lunedì 14 settembre 2015

Piccole e medie imprese: al via la concessione delle agevolazioni - www.ilquotidianodellapa.it

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 206 del 5 settembre 2015, il Decreto 8 luglio 2015, n. 140 del Ministero dello Sviluppo Economico, riguardante il “Regolamento recante criteri e modalita' di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185”, che entrerà in vigore il prossimo 20 settembre.
L’articolo 1 si occupa delle “definizioni”, particolarmente importanti in questo specifico caso, al fine di comprendere appieno la portata della norma in esame.

Nella fattispecie, si evidenzia che:
1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
d) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
e) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

L’articolo 2 tratta dell’ambito di applicazione e finalita' dell'intervento, stabilendo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000, i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I del Titolo I del medesimo decreto legislativo, volte a sostenere nuova imprenditorialita', in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

L’articolo 5 individua i “soggetti beneficiari”, precisando che:
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
a) costituite in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative;
b) la cui compagine societaria e' composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
c) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonche' nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

L’articolo successivo (art.6) tratta delle “Iniziative ammissibili”, prevedendo che:
sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:
a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
c) al commercio e al turismo;
d) alle attivita' riconducibili anche a piu' settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile, riguardanti:
1) la filiera turistico-culturale, intesa come attivita' finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' al miglioramento dei servizi per la ricettivita' e l'accoglienza;
2) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Per saperne di più su spese ammissibili, agevolazioni concedibili e altro: