Diventa ufficiale la Riforma del Terzo settore,
con la pubblicazione in Gazzetta (n. 179/2017) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117, contenente il Codice del Terzo settore, in attuazione
dell’art. 1, comma 2, lett. b), L n. 106/2016. Il decreto entrato in
vigore il 2 agosto 2017, con i suoi 104 articoli, è il più corposo tra
quelli previsti dalla riforma, ma avrà bisogno di ben 20 decreti
ministeriali diventare realmente operativo.
La Riforma del Terzo Settore si pone come obiettivo il riordino
e la revisione organica della disciplina civilistica e fiscale relativa
agli enti del Terzo settore.
=> CCNL non profit: tutti i contratti
Enti del Terzo settore
Il decreto legislativo abroga diverse normative, come
la legge sul volontariato (266/91), quella sulle associazioni
di promozione sociale (383/2000) e buona parte della “legge sulle
Onlus” (460/97). Sette le nuove tipologie individuate, le quali vengono
raggruppate sotto il termine Enti del Terzo settore (Ets):
- organizzazioni di volontariato (Odv);
- associazioni di promozione sociale (Aps);
- imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte;
- enti filantropici; reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).
Vengono inoltre definite, in un apposito elenco
dichiaratamente aggiornabile, le “attività di interesse generale
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli
Enti del Terzo settore.
Centri di servizio per il volontariato
Gran parte del Codice è dedicata ai Centri di
servizio per il volontariato (CSV), la cui attività viene adeguata al nuovo
scenario, con l’allargamento della platea a cui i CSV dovranno prestare servizi
estesa a tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore”, e non più solo con
quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91.
I Centri dovranno essere di nuovo accreditati e verranno
governati da un Organismo nazionale di controllo (Onc) e da quelli territoriali
(Otc), le cui maggioranze saranno detenute dalle fondazioni di origine
bancaria.
Viene poi centralizzato e ripartito a livello nazionale il
fondo per il funzionamento dei CSV, che continuerà ad essere alimentato da una
parte degli utili delle fondazioni di origine bancaria e dal credito di imposta
fino a 10 milioni che spetterà loro ogni anno.
=> Terzo Settore, Servizio Civile universale
Altri interventi
Gli altri importanti interventi previsti
dal decreto:
- revisione della qualifica di enti non commerciali ai fini fiscali e introduzione di un nuovo regime forfettario;
- razionalizzazione della disciplina inerente le deduzioni e detrazioni a vantaggio di chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti non commerciali del terzo settore;
- iscrizione obbligatoria da parte degli enti e istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, che avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale. Gli Ets iscritti saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili.;
- agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali: circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma di incentivi fiscali maggiorati, di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”.
- indicazioni alle pubbliche amministrazioni (cessione senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione, incentivare la cultura del volontariato, coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, etc.).
Fonte: Gazzetta
(n. 179/2017).
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